Sono state infatti
estese all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’articolo 1
del decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020.
Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del
coronavirus:
a) occorre evitare ogni spostamento delle persone fisiche in
entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori salvo per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria
e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il
proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il
proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di
promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di
congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,
comma 1, lettera r);
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché
gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi
chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema,
teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché
della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese
le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative
svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative
a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e
dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività
dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione
alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata
all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della
cultura;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private
ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre
esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi com- presi
gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico
chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono
svolgersi prefe- ribilmente con modalità a distanza;
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle
6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le
condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle
di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un
accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a
evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la
possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e
tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le
attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello
svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare
riferimento a strutture sanitarie e socio- sanitarie, servizi di pubblica
utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie
e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti
all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il
gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per
garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e
punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire
comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneità da espletarsi presso
gli uffici periferici della motorizzazione
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